Art. 56.
(Sanzioni civili).

      1. In materia di sanzioni civili, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare gli effetti delle sanzioni civili da reato riproducendo il contenuto del libro primo, titolo VII, del codice penale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modificazioni:

          a) prevedere che ogni reato obblighi alle restituzioni, a norma delle leggi civili;

          b) prevedere che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, anche per lesione di interessi legittimi, obblighi al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto del medesimo; prevedere che il danno non patrimoniale sia determinato dal giudice in via equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della natura dolosa o colposa dello stesso;

          c) prevedere che, in caso di morte della persona offesa, il diritto al risarcimento si trasmetta ai prossimi congiunti e

 

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alla persona stabilmente convivente con la stessa, a norma delle leggi civili;

          d) prevedere che il risarcimento e le restituzioni possano essere richiesti da persone giuridiche, enti o associazioni nei soli casi in cui abbiano ricevuto un danno diretto, economicamente valutabile, e attinente alle funzioni o agli scopi previsti e da loro perseguiti;

          e) stabilire che, per reati di particolare natura o gravità, quando la persona offesa abbia rinunciato all'azione civile ovvero non sia stata identificata, il giudice possa disporre il risarcimento e le restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile, quantificando, anche parzialmente, la somma dovuta; prevedere che, in tal caso, la somma sia destinata a un fondo di solidarietà per le vittime di reati;

          f) prevedere che il giudice, con la sentenza di condanna, disponga, se oggettivamente e soggettivamente possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabili mediante restituzione o risarcimento;

          g) prevedere e disciplinare, anche mediante rinvio alle leggi civili, i presupposti dell'azione revocatoria per atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dal colpevole prima della condanna.